Art. 17 · Spese
Statuto regolamento A.I.M.A.Titolo IVCapo I

Art. 17

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Spese

In vigore dal 13 mar 1985
Le spese debitamente deliberate sono impegnate dai dirigenti dell'Azienda secondo le competenze loro attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni. Per gli impegni superiori ai limiti consentiti al direttore generale provvede il presidente dell'Azienda. Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti del bilancio di cui all' del presente statuto-regolamento e possono essere assunti, in relazione alle necessità connesse alle scadenze dei pagamenti da effettuare, anche in deroga ai limiti dell'eventuale esercizio provvisorio. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso, ad eccezione di quelli relativi: 1) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l'impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio; 2) a spese correnti, per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo; 3) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando il consiglio di amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza. I contratti, le convenzioni e gli ordinativi di forniture sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda. Per le spese fisse, quali assegni fissi al personale, fitti, canoni passivi, ecc., il relativo impegno di spesa viene assunto dal direttore generale all'inizio dell'esercizio su proposta degli uffici competenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-17