Art. 13 · Esercizio ed operazioni finanziarie
Statuto regolamento A.I.M.A.Titolo IVCapo I

Art. 13

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Esercizio ed operazioni finanziarie

In vigore dal 13 mar 1985
L'esercizio finanziario dell'A.I.M.A. coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria dell'Azienda ha per oggetto: a) le entrate e le spese per l'attuazione degli interventi disposti dalla C.E.E., relativamente alle quali viene tenuta separata contabilità sulla base del principio del bilancio di cassa, in armonia con la normativa comunitaria; b) le entrate e le spese per l'attuazione del programma degli interventi nazionali approvati dal C.I.P.A.A. a norma dell', terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, nonché quelle attinenti al funzionamento dell'Azienda, la cui esecuzione si svolge in base al bilancio annuale di previsione da redigere, in conformità alle norme di contabilità generale dello Stato, in termini di competenza e di cassa. La contabilizzazione delle entrate e delle spese di cui alla lettera a) del precedente comma ha luogo in conformità delle disposizioni emanate in applicazione della delega di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1185 (decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, 29 dicembre 1971, n. 1128, 30 novembre 1972, n. 853, 4 luglio 1973, n. 532, 24 dicembre 1974, n. 727, e 5 dicembre 1978, n. 822), oltrechè delle disposizioni recate dalla legge 14 agosto 1982, n. 610. Il bilancio annuale di previsione di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo è presentato al Parlamento in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-13