Art. 12 · Albo degli assuntori
Statuto regolamento A.I.M.A.Capo II

Art. 12

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Albo degli assuntori

In vigore dal 13 mar 1985
È istituito l'albo degli assuntori, distinto per specifiche categorie merceologiche al quale verranno iscritte le associazioni ed unioni di produttori agricoli riconosciute, le cooperative e i loro consorzi, nonché gli altri operatori che ne facciano domanda è che dimostrino di essere in possesso di requisiti di idoneità tecnica necessaria stabiliti dall'Azienda. L'affidamento delle operazioni relative ai compiti istituzionali dell'Azienda stabiliti alle lettere a) e b) dell' della legge 14 agosto 1982, n. 610, può essere attribuito soltanto agli iscritti all'albo e in conformità ai criteri di preferenza stabiliti dalla citata legge. Le iscrizioni all'albo degli assuntori sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda sentito il parere del comitato consultivo nazionale e ne viene data comunicazione a mezzo Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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