Art. 2
2 / 2In vigore dal 12 apr 1985
1) Presso la corte di appello di Bari è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Bari.
2) Presso la corte di appello di Firenze è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Firenze.
3) Presso la corte di appello di Milano è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Milano.
4) Presso la corte di appello di Napoli è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Napoli.
5) Le circoscrizioni territoriali ed il numero dei giudici popolari relativi alle citate sedi, sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 4 febbraio 1985
PERTINI
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1985
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 274
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-04;96#art-2