Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze
Art. 9
8 / 37In vigore dal 5 mar 1985
Quando l'indennità è dovuta ai superstiti indicati nel precedente articolo, questi devono produrre un atto di notorietà, oppure una dichiarazione resa e sottoscritta a norma dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risultino i dati anagrafici, il codice fiscale, lo stato di coniuge, il vincolo di parentela con l'iscritto deceduto e l'attestazione che non esistono aventi diritto.
Il predetto documento dovrà altresì contenere le seguenti precisazioni:
a) per il coniuge superstite: se esiste sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi i coniugi e se esistono figli dell'iscritto, oltre che legittimi o legittimati, anche nati da precedenti matrimoni, adottivi e naturali da lui riconosciuti;
b) per i figli legittimi (anche se nati da precedenti matrimoni dell'iscritto), legittimati, naturali riconosciuti o adottivi: se erano a carico dell'iscritto deceduto.
Per i figli adottivi dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto di adozione; per quelli naturali, copia autentica dell'atto di riconoscimento; per i figli, i fratelli e le sorelle dell'iscritto maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, la documentazione relativa.
I destinatari di cui al n. 6) del precedente devono produrre un estratto autentico delle disposizioni di ultima volontà dell'iscritto deceduto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-9