Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze
Art. 8
7 / 37In vigore dal 5 mar 1985
In caso di morte dell'iscritto al fondo, avvenuta in attività di servizio, il diritto all'indennità prevista dall', n. 1), sorge nel momento del decesso e spetta, in ordine di precedenza:
1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza, passata in giudicato, di separazione personale addebitata al coniuge superstite medesimo o ad entrambi i coniugi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato, oltre al coniuge, figli legittimi (anche se nati da precedenti matrimoni), legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, purchè a suo carico al momento del suo decesso o permanentemente inabili al lavoro, l'indennità si divide in parti uguali tra il coniuge e ciascuno dei detti figli.
Si considerano a carico dell'iscritto deceduto i figli per i quali egli percepiva l'aggiunta di famiglia;
2) ai figli menzionati nel precedente n. 1) trovantisi in una delle condizioni ivi indicate, in parti uguali;
3) ai figli non trovantisi nelle condizioni indicate nel precedente n. 1) legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, in parti uguali;
4) ai genitori, anche se separati legalmente, in parti uguali, o al genitore superstite;
5) ai fratelli e sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purchè non coniugati, in parti uguali;
6) alle persone o enti designati dall'iscritto con disposizione di ultima volontà;
7) ai fratelli e sorelle maggiorenni, in parti uguali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-8