Art. 8
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 8

7 / 37
In vigore dal 5 mar 1985
In caso di morte dell'iscritto al fondo, avvenuta in attività di servizio, il diritto all'indennità prevista dall', n. 1), sorge nel momento del decesso e spetta, in ordine di precedenza: 1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza, passata in giudicato, di separazione personale addebitata al coniuge superstite medesimo o ad entrambi i coniugi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato, oltre al coniuge, figli legittimi (anche se nati da precedenti matrimoni), legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, purchè a suo carico al momento del suo decesso o permanentemente inabili al lavoro, l'indennità si divide in parti uguali tra il coniuge e ciascuno dei detti figli. Si considerano a carico dell'iscritto deceduto i figli per i quali egli percepiva l'aggiunta di famiglia; 2) ai figli menzionati nel precedente n. 1) trovantisi in una delle condizioni ivi indicate, in parti uguali; 3) ai figli non trovantisi nelle condizioni indicate nel precedente n. 1) legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, in parti uguali; 4) ai genitori, anche se separati legalmente, in parti uguali, o al genitore superstite; 5) ai fratelli e sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purchè non coniugati, in parti uguali; 6) alle persone o enti designati dall'iscritto con disposizione di ultima volontà; 7) ai fratelli e sorelle maggiorenni, in parti uguali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-8