Art. 7
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 7

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In vigore dal 5 mar 1985
L'indennità prevista dall', n. 1), è corrisposta d'ufficio. A tal fine gli uffici che amministrano il personale iscritto al fondo sono tenuti a comunicare alla segreteria del fondo stesso i nominativi degli impiegati e degli operai che siano cessati dal servizio per qualsiasi causa e i nominativi degli eventi diritto, nonché l'anzianità maturata ai fini della liquidazione dell'indennità predetta. Analoga comunicazione, unitamente agli elementi necessari per il pagamento della indennità, deve essere inoltrata dagli uffici competenti alla liquidazione del trattamento di quiescenza. Le suddette comunicazioni devono essere inviate entro e non oltre trenta giorni dalla data della cessazione dal servizio. Gli aventi diritto elencati nel successivo potranno chiedere la valutazione del servizio di cui al terzo comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-7