Art. 6
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 6

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In vigore dal 5 mar 1985
L'indennità di cui all', n. 1), è corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio civile di ruolo e non di ruolo prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle finanze, ivi compresi i periodi di assenza valutabili ai fini della pensione; i servizi che hanno dato luogo a liquidazione di indennità da parte dei fondi unificati con il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sono esclusi dal computo, salvo il disposto dei successivi commi terzo e quinto. Per il personale di cui al n. 5) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, l'anzianità da valutare ai fini della liquidazione dell'indennità decorre dalla data di iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649. La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura il periodo di sei mesi o inferiore. Gli iscritti che abbiano percepito indennità da uno o più dei fondi unificati con il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, possono chiedere, con domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro la data di cessazione dal servizio, la valutazione per intero del periodo civile prestato nel Ministero delle finanze. Dalla indennità calcolata con i criteri di cui al successivo sarà detratta quella già corrisposta dai fondi preesistenti, maggiorata degli interessi legali. Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennità, venga riammesso o riassunto in servizio in uno dei ruoli del Ministero delle finanze, l'indennità sarà commisurata al solo periodo di servizio prestato dopo la riammissione o la riassunzione. Agli iscritti al fondo che vengono dispensati dal servizio per motivi di salute senza aver acquisito il diritto a pensione, la misura della indennità è aumentata del 50%. Ai superstiti degli iscritti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del successivo deceduti in attività di servizio prima di aver compiuto 40 anni di servizio civile alle dipendenze del Ministero delle finanze l'indennità è calcolata sulla base di 40 annualità. L'indennità di cui ai commi precedenti è liquidata detraendo l'eventuale anticipazione di cui all', n. 2), maggiorata degli interessi legali. Per i casi previsti dai commi quinto e sesto del presente articolo, va detratta anche l'indennità eventualmente corrisposta da altri fondi di previdenza, maggiorata degli interessi legali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-6