Art. 5
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 5

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In vigore dal 5 mar 1985
Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento le entrate annuali del fondo sono ripartite come segue: a) l'84% è destinato alla corresponsione delle indennità di cui al n. 1) dell'; b) il 4% è destinato alla corresponsione delle anticipazioni sulle indennità di cui al n. 2) dell'; c) il 6% è destinato alle erogazioni delle sovvenzioni di cui al n. 3) dell'; d) il 5% è destinato a costituire un fondo di riserva - per garantire la corresponsione delle indennità di cui al n. 1) dell' - fino all'importo massimo pari alla somma delle entrate dei due esercizi che nel quinquennio precedente hanno raggiunto il massimo livello; l'eventuale eccedenza è destinata ad incrementare la disponibilità di cui alla precedente lettera b); e) l'1% è destinato alla copertura delle spese inerenti alla amministrazione del fondo, al funzionamento della segreteria, nonché a quelle straordinarie ed occasionali. Le somme non erogate nell'esercizio per gli scopi di cui ai precedenti punti a), b), c) ed e) sono destinate al fondo di riserva; se detto fondo ha raggiunto l'ammontare massimo, esse costituiscono avanzo di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-5