Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze
Art. 4
3 / 37In vigore dal 5 mar 1985
Il fondo di previdenza provvede:
1) a corrispondere una indennità agli iscritti al fondo di cui al precedente , quando cessano di far parte per qualsiasi causa del personale del Ministero delle finanze, o agli aventi diritto indicati nel successivo se gli iscritti sono deceduti durante il servizio;
2) a corrispondere agli iscritti che ne facciano domanda, nei casi di documentato e grave bisogno finanziario, una anticipazione sulla indennità, in relazione all'anzianità di servizio prestato alle dipendenze del Ministero delle finanze, nel limite della somma disponibile di cui alla lettera b) del successivo ;
3) a corrispondere sovvenzioni, contributi ed altre prestazioni assistenziali nelle misure stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-4