Art. 36
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 36

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In vigore dal 5 mar 1985
Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo: a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la esecuzione nel tempo previsto al contratto rescisso; b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non preveduti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'ente non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione; c) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-36