Art. 35
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 35

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In vigore dal 5 mar 1985
Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, la penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile dal fondo. Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a L. 1.000.000 e di immediato impiego può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-35