Art. 34
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 34

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In vigore dal 5 mar 1985
I lavori in economia possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati; b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dal fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-34