Art. 33
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 33

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In vigore dal 5 mar 1985
I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti per ciascuna specie di spesa con deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro delle finanze, sono i seguenti: a) acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di beni mobili e strumentali; b) illuminazione e riscaldamento di locali; c) pulizie, riparazione e manutenzione dei locali; d) acquisto di programmi applicativi; e) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi; f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, nonché stampa di tabulati, circolari, ecc.; g) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-33