Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze
Art. 32
31 / 37In vigore dal 5 mar 1985
A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.
Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, nonché per i contratti di importo non superiore a L. 10.000.000, IVA esclusa.
Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto.
La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-32