Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze
Art. 29
28 / 37In vigore dal 5 mar 1985
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
1) quando, per qualsiasi motivo, la licitazione privata non sia stata aggiudicata;
2) per acquisto di beni, la prestazione di servizi e la esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
3) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonché per la vendita di immobili ad amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni;
4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti - non consenta l'indugio della gara;
5) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;
6) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;
7) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 80 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi.
Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 4) e 7), devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.
Con esclusione del caso previsto al punto 7), la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione del consiglio di amministrazione.
I contratti di cui al punto 3) devono essere preceduti dal parere di congruità espresso dall'ufficio tecnico erariale.
Il parere di cui al comma precedente non va richiesto per i contratti di locazione, il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-29