Art. 27
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 27

26 / 37
In vigore dal 5 mar 1985
La scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità essenziali del contratto, l'approvazione degli schemi di contratto-tipo, nonché la deliberazione di addivenire al contratto sono di competenza del consiglio di amministrazione. Entro determinati limiti di valore o per determinate materie, la deliberazione di addivenire al contratto può essere delegata dal consiglio di amministrazione al presidente dell'ente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-27