Art. 25
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 25

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In vigore dal 5 mar 1985
Nei confronti del personale in servizio il 17 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, la quota annua di cui all' non potrà essere inferiore a quella stabilita entro il 31 dicembre 1980 dal consiglio di amministrazione del fondo di previdenza cui il personale stesso era iscritto. Alla eventuale maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma precedente si farà fronte con prelievo dal fondo di riserva e, nel caso in cui questo si riveli insufficiente, si provvederà con prelievi a carico dello stesso fondo negli esercizi futuri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-25