Art. 24
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 24

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In vigore dal 5 mar 1985
Per l'esercizio 1981 non si applicano i limiti previsti dai commi secondo e terzo del precedente . Per tale esercizio il quoziente di cui al primo comma del suddetto non può superare del 10% la quota annua prevista per il 1980 dal preesistente fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui ai predetti commi secondo e terzo dell' si fa riferimento, anziché al triennio, per l'anno 1982 all'esercizio precedente e per l'anno 1983 al biennio precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-24