Art. 17
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 17

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In vigore dal 28 feb 1988
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato iscritto al fondo, designato dal consiglio di amministrazione del fondo, su proposta del presidente, fra gli impiegati, non aventi qualifica dirigenziale, con livello retributivo non inferiore al settimo. Il segretario è nominato con decreto del Ministro delle finanze e dura in carica un quadriennio. In caso di sostituzione, per qualsiasi causa, il subentrante dura in carica fino al compimento del quadriennio in corso. All'ufficio di segretaria sono assegnati fino a trenta impiegati iscritti al fondo, alcuni dei quali con funzioni di contabile. L'assegnazione e la sostituzione del personale alla segreteria sono disposte con provvedimento del Ministro delle finanze, su proposta del consiglio di amministrazione del fondo. Per l'espletamento dei compiti e delle formalità, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti nei precedenti articoli, la segreteria si avvarrà dei più idonei mezzi tecnici acquistati dal fondo con le entrate di cui all', lettera e), previa delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del segretario.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-17