Art. 16
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 16

15 / 37
In vigore dal 5 mar 1985
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente della seduta. Il segretario non ha voto deliberativo. Di ogni adunanza del consiglio di amministrazione il segretario redige il verbale, da sottoporre all'approvazione del consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva. Dopo l'approvazione, il verbale viene sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario, che ne cura la conservazione in ordine cronologico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-16