Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze
Art. 14
13 / 37In vigore dal 5 mar 1985
Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.
Esso provvede:
1) ad eleggere il vicepresidente scegliendolo tra i dirigenti di cui al n. 2) dell';
2) ad eleggere il consigliere che, in caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, è chiamato a svolgerne le funzioni;
3) a deliberare la misura dell'indennità di cui all';
4) a liquidare le indennità di cessazione dal servizio e a deliberare sulla concessione delle anticipazioni dell'indennità, delle sovvenzioni, dei contributi e delle altre prestazioni assistenziali, autorizzandone il relativo pagamento;
5) a deliberare sull'accettazione di sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni e altri proventi eventuali;
6) ad autorizzare le spese di cui all', lettera e);
7) a deliberare sui modi ed i tempi degli investimenti da effettuare con le disponibilità del fondo di riserva, secondo le disposizioni contenute nell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
8) a deliberare sulla utilizzazione del fondo di riserva di cui alla lettera c) dell';
9) ad esaminare il progetto di bilancio di previsione presentato dal presidente e a deliberarne il contenuto nonché il conto consuntivo della gestione;
10) agli adempimenti previsti dal presente regolamento e a quant'altro occorra per il funzionamento del fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-14