Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze
Art. 13
12 / 37In vigore dal 24 mar 1998
1. Il fondo di previdenza è amministrato da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed è costituito:
a) da un direttore generale, presidente;
b) da quattro dirigenti membri effettivi di cui uno
con funzione di vicepresidente, nominati di preferenza uno per ogni dipartimento del Ministero delle finanze, ed uno nell'ambito
della Direzione generale del personale;
c) da quattro dirigenti membri supplenti nominati con
le modalità di cui alla precedente lettera b).
2. Resta salva la disposizione di cui all', ultimo
comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-13