Art. 13
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 13

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In vigore dal 24 mar 1998
1. Il fondo di previdenza è amministrato da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed è costituito: a) da un direttore generale, presidente; b) da quattro dirigenti membri effettivi di cui uno con funzione di vicepresidente, nominati di preferenza uno per ogni dipartimento del Ministero delle finanze, ed uno nell'ambito della Direzione generale del personale; c) da quattro dirigenti membri supplenti nominati con le modalità di cui alla precedente lettera b). 2. Resta salva la disposizione di cui all', ultimo comma.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-13