Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze
Art. 11
10 / 37In vigore dal 5 mar 1985
Le sovvenzioni di cui al n. 3) dell' sono corrisposte:
1) nei casi di grave malattia, infortunio o menomazione degli iscritti al fondo;
2) nei casi di grave malattia, infortunio o menomazione dei membri di famiglia degli iscritti al fondo, purchè conviventi e a carico;
3) per il decesso dell'iscritto, del coniuge o di altri membri della famiglia purchè conviventi e a carico e per il decesso degli impiegati e degli operai in pensione già iscritti; in tali casi sarà immediatamente concessa dal presidente, salva ratifica del consiglio di amministrazione, una sovvenzione nelle misure fisse stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione. In caso di decesso dell'iscritto, la sovvenzione spetta al coniuge superstite, purchè non esista sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitabile al coniuge stesso; altrimenti sarà corrisposta agli aventi diritto secondo l'ordine indicato nell';
4) Il consiglio di amministrazione, secondo le disponibilità per le sovvenzioni, potrà, in base ai criteri stabiliti anno per anno, destinare somme per i seguenti fini:
a) contributi fissi di istruzione ai figli degli iscritti al fondo qualora risulti documentato che nella sede di residenza di questi ultimi manchino i relativi corsi di studio statali e che i beneficianti non siano ripetenti;
b) contributi fissi per l'istruzione dei figli degli iscritti al fondo deceduti in attività di servizio, limitatamente ad un solo orfano per ogni famiglia;
c) borse di studio da conferire ai figli degli iscritti al fondo che dimostrino particolare attitudine per corsi di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-11