Art. 10
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 10

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In vigore dal 5 mar 1985
La misura dell'indennità di cui all', n. 1), spettante all'iscritto per ogni anno di servizio è determinata dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio, entro il termine di approvazione del relativo rendiconto, dividendo il totale delle entrate di cui alla lettera a) dell', che relativamente allo stesso esercizio sono attribuite al fondo di previdenza, per il totale degli anni di servizio maturati, ai fini dell'indennità, dagli iscritti cessati dall'impiego nell'esercizio medesimo; si intendono cessati nell'esercizio coloro che hanno ultimato il servizio entro il 31 dicembre. Qualora il quoziente di cui al primo comma risulti inferiore di oltre il 10% al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, per raggiungere tale percentuale si provvede con il prelevamento della somma occorrente dal fondo di riserva; detto prelevamento non può, comunque, superare il 30% della consistenza della riserva stessa. Qualora il quoziente di cui al primo comma risulti superiore di oltre il 10% al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, la parte eccedente tale percentuale è destinata al fondo di riserva. La misura fissata dal consiglio di amministrazione alla data dell'approvazione del rendiconto è definitiva. Entro i centoventi giorni dall'acquisizione di tutti gli elementi necessari per la liquidazione dell'indennità verrà corrisposto all'iscritto un acconto pari all'80% dell'importo della indennità calcolato sulla base della misura determinata per l'esercizio anteriore alla cessazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-10