Art. 7
7 / 7In vigore dal 6 apr 1985
L'applicazione del presente decreto non può comportare oneri finanziari oltre quelli già determinati ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
SCALFARO, Ministro dell'interno
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 28
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-10;1169#art-7