Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 6 apr 1985
L'attuazione di quanto previsto dai precedenti sarà effettuata, in sede decentrata, nell'ambito dei limiti e dei criteri di cui alla presente normativa, con accordi a livello regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-10;1169#art-5