Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica
Art. 3
3 / 21Graduatorie e conferimento degli incarichi
In vigore dal 12 gen 1985
Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli incarichi nell'ambito dei servizi di guardia medica che devono essere attribuiti ai sensi del presente accordo.
Possono concorrere al conferimento degli incarichi in questione:
a) i medici che siano già titolari di incarico di guardia medica in forma attiva nell'ambito della stessa regione, a condizione che al momento della presentazione della domanda di cui al successivo comma risultino titolari di quell'incarico da almeno dodici mesi;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all' dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale.
Gli aspiranti devono presentare separate domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo, alle UU.SS.LL. competenti per territorio, indicando, a pena di nullità delle domande stesse, gli eventuali altri incarichi per i quali intendono concorrere.
Ai fini del conferimento degli incarichi i medici di cui alla lett.
b) del precedente secondo comma sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
1) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui alla lettera b) del precedente secondo comma;
2) attribuzione di punti 6 a coloro che al momento della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilità e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico. Non è di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al presente punto 2, l'avere acquisito, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda per l'inclusione nella graduatoria e il conferimento dell'incarico, un rapporto di lavoro dipendente a titolo precario purchè esso cessi prima del conferimento dell'incarico stesso.
Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, in base all'anzianità di incarico nei servizi di guardia medica; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui alla lett. b) dello stesso secondo comma, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al quarto comma del presente articolo.
Il medico avente titolo è invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data del ricevimento dell'invito.
La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, è considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico.
Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilità ad accettare l'incarico.
Il medico disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato A, resa ai sensi dell' della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilità e l'eventuale sussistenza di altre attività svolte dal medico interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare.
Il medico incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata.
I medici incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro "status" che possa costituire motivo di incompatibilità o possa avere influenza per eventuali limitazioni d'orario.
Essi sono, comunque, tenuti a rilasciare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'allegato A.
In sede regionale si determineranno le modalità più opportune per evitare che il medico assuma incarichi non compatibili in più UU.SS.LL.
Nel caso di servizi svolti in forma di disponibilità, secondo quanto previsto dal successivo , sono conferiti incarichi a tempo determinato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-3