Art. 18 · Aggiornamento professionale obbligatorio
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 18

18 / 21

Aggiornamento professionale obbligatorio

In vigore dal 12 gen 1985
Le UU.SS.LL. sulla base di programmi concordati dalle Regioni con la Federazione regionale degli Ordini dei Medici, l'ANCI regionale e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie, provvedono annualmente alla organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatorio e tirocinio pratico per i medici addetti ai servizi di guardia in forma attiva per 120 ore l'anno. Per ogni ora di effettiva partecipazione ai predetti corsi è corrisposto al medico un rimborso-spese forfettario omnicomprensivo di lire 6.800. La mancata non giustificata frequenza dei corsi predetti comporta la decadenza dell'incarico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-18