Art. 17 · Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 17

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Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

In vigore dal 12 gen 1985
L'U.S.L., previo coordinamento della materia a livello regionale, provvede ad assicurare i medici che svolgono il servizio di guardia in forma attiva contro gli infortuni subiti a causa o in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, semprechè l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro. Il contratto è stipulato per i seguenti massimali: lire 150.000.000 per morte o invalidità permanente; lire 50.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta con un massimo di 300 giorni l'anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-17