Art. 16 · Trattamento economico
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 16

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Trattamento economico

In vigore dal 12 gen 1985
A decorrere dal 1 gennaio 1984 per il servizio di guardia medica in forma attiva spetta al medico un compenso orario di lire 10.900 di cui lire 6.800 a titolo di compenso base e lire 4.100 a titolo di indennità per servizio di guardia medica. Qualora il medico in guardia attiva, su richiesta della U.S.L., si avvalga del proprio automezzo, oltre al compenso di cui sopra, gli viene corrisposto per ogni ora di servizio la somma aggiuntiva corrispondente al prezzo di un litro di benzina "super". Sul compenso base di cui al primo comma l'U.S.L. versa trimestralmente e con modalità che assicurano l'individuazione delle entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976, nella misura del 20% di cui il 13% a proprio carico e il 7% a carico del medico. Per il servizio di guardia svolto in forma di disponibilità spetta al medico per un turno di 12 ore un gettone omnicomprensivo di lire 26.000 lorde. Per il servizio effettivamente prestato, i compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi, ai medici addetti ai servizi di guardia medica si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL. È vietata la stipula di accordi di carattere locale, che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-16