Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica
Art. 10
10 / 21Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso
In vigore dal 12 gen 1985
Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a:
1) malattia o infortunio, per una durata massima di sei mesi nell'arco di un anno;
2) gravidanza o puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti;
3) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;
4) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni;
5) partecipazione ad esami e concorsi, fino ad un massimo di dieci giorni;
6) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-10