Art. 10 · Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 10

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Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso

In vigore dal 12 gen 1985
Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a: 1) malattia o infortunio, per una durata massima di sei mesi nell'arco di un anno; 2) gravidanza o puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti; 3) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo; 4) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni; 5) partecipazione ad esami e concorsi, fino ad un massimo di dieci giorni; 6) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-10