Art. 1 · Istituzione del servizio
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica

Art. 1

1 / 21

Istituzione del servizio

In vigore dal 12 gen 1985
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI CON I MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA, AI SENSI DELL'ART. 48, LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 . (Istituzione del servizio) Ciascuna Regione, sulla base delle proposte formulate dalle UU.SS.LL. e sentito il Comitato di cui al successivo , programma l'istituzione sul territorio regionale dei servizi di guardia medica notturna, festiva e prefestiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;885#art-acn-1