Art. 1
In vigore dal 12 gen 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le Unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionali dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate;
Visto l' della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;
Visto l', ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
Preso atto che è stato stipulato, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, con scadenza 30 giugno 1985;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833/78 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
È reso esecutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, riportato nel testo allegato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1984
PERTINI
CRAXI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1934
Atti di Governo, registro n. 53, foglio n. 3
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-rd-1