Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 8
8 / 46Compiti dello specialista
In vigore dal 12 gen 1985
Lo specialista nell'erogazione delle prestazioni deve:
- rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico;
- utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie;
- compilare le proposte motivate di ricovero corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
- adeguarsi alle disposizioni della U.S.L. in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione o di dimissione protetta;
- richiedere accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonché fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
- usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla U.S.L. comunicando al responsabile del servizio eventuali avarie;
- partecipare all'attività di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie;
- informare sempre il medico di base del risultato diagnostico raggiunto suggerendo la terapia ovvero assumendo in cura diretta il paziente su proposte del medico curante; ovvero assumendo la cura diretta, nei casi strettamente necessari, dandone comunicazione motivata al curante;
- redigere, a richiesta degli interessati, certificati di inabilità lavorativa temporanea in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnostica nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza nel presidio specialistico ai fini sanitari;
- effettuare, a richiesta delle U.S.L., le prestazioni specialistiche regolamentate dall'.
Nell'attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista è tenuto alla compilazione dei referti e proposte, con apposizione di firma e timbro, sul modulario unificato concordato tra le parti.
È consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base) ed oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche.
Le prescrizioni di specialità farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avviene in conformità a quanto disposto dall' dell'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-8