Art. 8 · Compiti dello specialista
Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 8

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Compiti dello specialista

In vigore dal 12 gen 1985
Lo specialista nell'erogazione delle prestazioni deve: - rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico; - utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie; - compilare le proposte motivate di ricovero corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; - adeguarsi alle disposizioni della U.S.L. in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione o di dimissione protetta; - richiedere accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonché fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi; - usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla U.S.L. comunicando al responsabile del servizio eventuali avarie; - partecipare all'attività di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie; - informare sempre il medico di base del risultato diagnostico raggiunto suggerendo la terapia ovvero assumendo in cura diretta il paziente su proposte del medico curante; ovvero assumendo la cura diretta, nei casi strettamente necessari, dandone comunicazione motivata al curante; - redigere, a richiesta degli interessati, certificati di inabilità lavorativa temporanea in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnostica nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza nel presidio specialistico ai fini sanitari; - effettuare, a richiesta delle U.S.L., le prestazioni specialistiche regolamentate dall'. Nell'attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista è tenuto alla compilazione dei referti e proposte, con apposizione di firma e timbro, sul modulario unificato concordato tra le parti. È consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base) ed oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche. Le prescrizioni di specialità farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avviene in conformità a quanto disposto dall' dell'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-8