Art. 7 · Doveri dello specialista
Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 7

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Doveri dello specialista

In vigore dal 12 gen 1985
Lo specialista che presta la propria attività per la U.S.L. deve: - attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali; - attenersi alle disposizioni contenute nella presente convenzione; - redigere e trasmettere al Comitato di cui all' entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato B; - osservare l'orario di attività indicato nella lettera dell'incarico. A tal fine le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per il personale dipendente. A seguito della inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente previa rilevazione contabile delle ore di lavoro non effettuate sulla documentazione in possesso dell'U.S.L. Poiché l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia dovranno essere contestate per iscritto allo specialista da parte della U.S.L.; in caso di recidiva o persistenza la U.S.L. dovrà deferire lo specialista alla Commissione Provinciale di cui all' per i provvedimenti disciplinari. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento dello specialista alla Commissione Provinciale di cui all' per i provvedimenti di competenza. Gli specialisti già in servizio, nel prendere visione presso il luogo di lavoro del presente Accordo, rilasceranno esplicita dichiarazione di accettazione dell'Accordo stesso. Il rifiuto di rilasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dell'incarico.
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