Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 5
5 / 46Massimale orario
In vigore dal 12 gen 1985
L'incarico ambulatoriale può essere conferito, compresa l'attività extra moenia, per un orario massimo settimanale di 38 ore effettive fra tutte le UU.SS.LL., espletabili anche presso una sola U.S.L.
Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale espletabile dallo specialista presso tutte le U.S.L. il comitato di cui all' tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale verranno registrati i nominativi di tutti gli specialisti incaricati secondo la normativa del presente accordo, con indicazione dell'orario di attività e delle modalità di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e della anzianità dell'incarico ambulatoriale.
Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero di ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi le U.S.L. daranno comunicazione entro 10 giorni al Comitato di cui all' e all'Ordine dei Medici della Provincia, indicandone la decorrenza.
Il Comitato di cui all', qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo, sentite le U.S.L. e l'interessato, di ricondurre l'orario complessivo di attività ambulatoriale alla misura massima prevista dal primo comma del presente articolo.
Il Comitato di cui all', qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle U.S.L. interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto della presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-5