Art. 36 · Compensi tabellari - fasce di anzianità - scatti biennali
Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 36

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Compensi tabellari - fasce di anzianità - scatti biennali

In vigore dal 12 gen 1985
Ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto mensilmente un compenso forfettario rapportato a L. 15.000 per ora di incarico. Il predetto compenso è incrementato di aumenti biennali nella misura del 2,50% del valore iniziale, ciascuno decorrente dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anzianità. A decorrere dal 1 gennaio 1983 il compenso orario di cui al primo comma è soggetto ad aumenti periodici per fasce quinquennali di anzianità dell'8% (otto per cento) costante e di scatti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento). Questi ultimi vengono riassorbiti al conseguimento della fascia di anzianità successiva. Le fasce di anzianità nel numero di quattro vengono acquisite al compimento del 5°, 10°, 15° e 20° anno di effettiva anzianità. La fascia quinquennale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'anzianità. Nei confronti dei medici già titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianità e degli scatti biennali è valutata l'intera anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità presso gli Enti firmatari dell'Accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'Accordo stesso. Con tale anzianità viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuità presso più Enti mutuo-previdenziali o presso più UU.SS.LL., l'anzianità da valutare è quella maggiore. Nei confronti dei medici divenuti titolari di incarico specialistico ambulatoriale successivamente alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce quinquennali e degli scatti biennali è valutabile la sola anzianità maturata nell'ambito dell'incarico specialistico. Ai fini della determinazione dell'anzianità non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti di cui agli , comma secondo. Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli , commi primo e terzo, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'U.S.L. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-36