Art. 27 · Assenza per servizio militare
Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 27

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Assenza per servizio militare

In vigore dal 12 gen 1985
Lo specialista che ha sospeso la propria attività per il servizio di leva o richiamo alle armi è ripristinato nel precedente incarico, semprechè ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo. Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica. Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi è conteggiato come anzianità di incarico, ai soli effetti dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-27