Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 27
27 / 46Assenza per servizio militare
In vigore dal 12 gen 1985
Lo specialista che ha sospeso la propria attività per il servizio di leva o richiamo alle armi è ripristinato nel precedente incarico, semprechè ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.
Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica.
Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi è conteggiato come anzianità di incarico, ai soli effetti dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-27