Art. 22 · Copertura degli incarichi in situazione di carenza
Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 22

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Copertura degli incarichi in situazione di carenza

In vigore dal 12 gen 1985
Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui agli , risulti impossibile procedere alla copertura dei nuovi turni, dei turni vacanti e del maggiore orario disponibile per mancanza di specialisti disposti ad accettare l'incarico, il Comitato di cui all' provvederà alla segnalazione per l'assegnazione dell'incarico ad uno specialista comunque disponibile, purchè non abbia superato il 65° anno di età e non versi in posizione di incompatibilità. Al medico specialista che accetta l'incarico sarà corrisposta l'indennità di accesso nella misura prevista dal presente Accordo. L'incarico si intende attribuito per un periodo di 3 mesi, al termine dei quali verrà rinnovata la procedura prevista dall' e successivamente quella prevista dal presente articolo. Anche nel caso in cui l'incarico venisse rinnovato allo stesso specialista, esso deve essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario. Al medico incaricato ai sensi del presente articolo vengono corrisposti soltanto il trattamento tabellare di cui al successivo e l'eventuale indennità di rischio e le quote di caro-vita ai sensi e con le modalità stabilite dal presente Accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-22