Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 21
21 / 46Indennità di accesso
In vigore dal 12 gen 1985
Per incarichi svolti al di fuori del Comune di residenza, viene corrisposta per ogni accesso una indennità chilometrica nella misura di L. 341 a chilometro.
La misura di tale indennità chilometrica, limitatamente al 50%, viene rideterminata con la medesima decorrenza, e per uguale importo in percentuale, della variazione del costo che eventualmente viene operato sulla benzina super.
L'indennità di accesso non compete nell'ipotesi in cui lo specialista abbia un recapito professionale nel Comune sede del presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito l'indennità è ripristinata dopo 3 mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione al Comitato di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-21