Art. 20 · Mobilità
Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 20

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Mobilità

In vigore dal 12 gen 1985
(Mobilita) Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. può adottare provvedimenti di mobilità nell'ambito dello stesso Comune, sentito lo specialista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalità di accesso. Se il provvedimento comporta mobilità da un Comune all'altro, o variazioni nelle modalità di accesso, esso deve essere adottato previo parere del Comitato di cui all', ove manchi l'assenso dell'interessato, al fine di evidenziare anche la esistenza di eventuali impedimenti obiettivi. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, è ammessa opposizione al Comitato di gestione della U.S.L. - entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. È in facoltà della U.S.L. di adottare provvedimenti di mobilità nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività disposto ai sensi del 1° comma dell'. Prima di avviare le procedure stabilite dall' sulla proposta del Comitato di cui all', d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con gli interessati, può essere disposta la concentrazione delle attività degli specialisti, a parità di orario, presso una sola U.S.L. o un solo posto di lavoro. Nel caso di non agibilità temporanea delle strutture l'U.S.L. assicura l'utilizzo temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato. Le modifiche dell'orario indicato nella lettera di incarico, a parità di numero di ore sono possibili solo trascorsi 6 mesi dal conferimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-20