Art. 2 · Graduatorie - Domande e requisiti
Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 2

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Graduatorie - Domande e requisiti

In vigore dal 12 gen 1985
Lo specialista o il medico equiparato, qualora aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda redatta su modello conforme all'allegato B) all'Ordine dei Medici della/e Provincia/e nelle cui UU.SS.LL. lo specialista stesso aspiri ad ottenere l'incarico. Qualora la U.S.L. comprenda Comuni di più Province la domanda deve essere inoltrata all'Ordine dei Medici della Provincia in cui insiste la sede legale dell'U.S.L. La domanda deve essere corredata dal foglio notizie compilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico specialistico, nonché dalla documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di incarico specialistico, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il 50° anno di età; b) essere iscritto all'Albo professionale; al certificato di iscrizione all'Albo deve essere allegata una dichiarazione dell'Ordine dei medici di appartenenza concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medico disposti dalle Commissioni di disciplina previste dall'attuale o dai precedenti Accordi; c) possedere il titolo per l'inclusione delle graduatorie delle specialità previste nell'allegato A. Il titolo è rappresentato: - dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialità come indicato nell'allegato A, il cui possesso è attestato dall'Ordine dei medici; oppure in mancanza: - da una dichiarazione scritta, rilasciata dal legale rappresentante dell'U.S.L. o dal Rettore dell'Università attestante il servizio di ruolo, per la durata minima di cinque anni nell'ultimo decennio, nella disciplina per la quale si concorre o in disciplina equipollente ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella A con esclusione delle branche di radiologia e anestesiologia; - da una dichiarazione scritta rilasciata dal legale rappresentante della U.S.L. e/o di Enti previdenziali e/o di Enti locali attestante la posizione di ruolo o di contratto di impiego nell'ultimo decennio, presso i servizi svolgenti attività continuativa di medicina legale e delle assicurazioni, per la durata minima di cinque anni. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportano modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A. Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione relativa dell'Ordine dei medici di appartenenza in calce al foglio notizie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-2