Art. 17 · Commissione regionale di disciplina
Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 17

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Commissione regionale di disciplina

In vigore dal 12 gen 1985
È istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità, una Commissione regionale di disciplina composta da 8 membri medici: - 4 membri in rappresentanza delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI regionale; - 4 membri nominati dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici su designazione del Sindacato medico firmatario del presente Accordo, di cui uno assume la presidenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale. La sede della Commissione è presso la sede dell'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione. Il procedimento innanzi alla Commissione di disciplina deve salvaguardare il principio del contraddittorio nei confronti del medico deferito. La decisione è comunicata a cura del Presidente e per mezzo di lettera raccomandata AR all'U.S.L. competente, per la notifica all'interessato e l'esecuzione del provvedimento, nonché per la comunicazione alla Commissione zonale di disciplina, al competente Ordine dei Medici e al competente Comitato di cui all' che provvederà a darne notizia alle altre U.S.L. eventualmente cointeressate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-17