Art. 12 · Formazione delle graduatorie - Conferimento del primo incarico
Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 12

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Formazione delle graduatorie - Conferimento del primo incarico

In vigore dal 12 gen 1985
Il Comitato previsto dall', ricevute dall'Ordine dei Medici le domande di cui all' con le relative documentazioni entro il 15 febbraio di ciascun anno, provvederà entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validità annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda. Il Comitato provvederà alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione in apposito Albo per la durata di 15 giorni nonché a trasmetterne copia al Sindacato firmatario. Entro i 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazioni gli interessati possono inoltrare mediante raccomandata A.R. istanza di riesame al Comitato di cui all' il quale procede al riesame delle graduatorie entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine predetto, trasmettendole quindi all'Assessorato Regionale alla Sanità per l'adozione del provvedimento di approvazione da parte della Giunta. Tale provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre. Tale pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessi e alle UU.SS.LL. L'Amministrazione regionale curerà l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini provinciali dei medici e ai Comitati di cui all'. Le graduatorie hanno effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda. Il Comitato ex , qualora il servizio disponibile non sia stato assegnato a medico già incaricato, secondo la procedura prevista dall', interpella i medici in graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico. Il Comitato, ricevuta la dichiarazione di disponibilità da parte dell'interessato, comunica il suo nominativo alla U.S.L. che provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di mesi 3. Lo specialista al quale l'incarico sia conferito secondo graduatoria e che sia residente in località non compresa nella provincia della quale è parte l'ambito zonale cui la graduatoria è riferita, è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto e pertanto al medesimo, in relazione a tale incarico, non compete l'indennità di accesso di cui al successivo . Ai medici già in servizio e a quelli di nuova nomina non possono essere conferiti incarichi in branche diverse. Allo specialista durante il periodo di prova compete lo stesso trattamento previsto per lo specialista confermato nell'incarico. Il conferimento dell'incarico è effettuato dalla U.S.L. mediante lettera raccomandata AR in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista interessato con la dichiarazione di accettazione delle presenti norme, nonché dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. La mancata restituzione entro 15 giorni dalla data di ricezione risultante sull'avviso di ricevimento della copia della lettera di incarico, sottoscritta per accettazione, equivale a rinuncia all'incarico stesso. Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L., a mezzo raccomandata AR, non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato può proporre istanza di riesame al Comitato di Gestione della U.S.L. che, su parere del Comitato di cui all', decide in via definitiva entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza. Ove sussista carenza di specialisti inclusi nelle graduatorie, l'incarico è conferito in base alle graduatorie degli altri ambiti zonali confinanti e successivamente anche non confinanti, a condizione che lo specialista incaricato trasferisca la residenza anagrafica nel Comune sede del presidio della U.S.L.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-12