Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 11
11 / 46Aumenti di orario - Conferimento degli incarichi
In vigore dal 12 gen 1985
Premesso che le ore di attività che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione degli aumenti di orario, dei turni di nuova istituzione e di turni vacanti, verranno adottate le seguenti procedure.
I provvedimenti adottati dalle U.S.L. per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di turni vacanti, anche ai sensi dell', terzo e quarto comma, vengono comunicati entro 30 giorni ai Comitati di cui all' i quali provvedono alla loro pubblicazione in apposito albo per gli ultimi 15 giorni di ogni trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre.
Il Sindacato firmatario del presente Accordo provvederà a portare a conoscenza degli specialisti in servizio nell'ambito zonale di competenza i turni disponibili.
Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il 15° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare, con lettera raccomandata, la propria disponibilità al Comitato di cui all' il quale, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine predetto, sulla base delle disponibilità pervenute individua l'avente diritto secondo il seguente ordine di priorità:
1) specialista che nella specialità esercitata svolga esclusivamente attività ambulatoriale, regolamentata dal presente Accordo, documentata dal foglio notizie;
2) specialista che nella specialità esercitata svolga altra attività con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza e, in quest'ultimo caso, non divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia;
3) specialista che svolga altre attività con rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a rinunciare a tale rapporto e divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia;
4) specialista titolare di incarichi in branche diverse che richieda di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
5) specialista in atto titolare di incarico che per lo svolgimento di altre attività sia soggetto alle limitazioni di orario;
6) medico generico ambulatoriale, di cui all'articolo unico della annessa "Regolamentazione del rapporto con i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale", o medico titolare di incarico a tempo indeterminato di terapia iniettoria e/o prelievi ai sensi dell'accordo 22 dicembre 1978 oppure medico titolare di incarico ai sensi delle "Norme" 22 novembre 1979, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta al Comitato di cui all' per ottenere un incarico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione per un numero di ore pari a quello intrattenuto come medico generico o iniettore o prelevatore, sia pure con gradualità;
7) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell', che faccia richiesta al competente Comitato di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità. Tale specialista, ove riceva l'incarico, deve trasferire la propria residenza nel Comune nel cui ambito è sito il presidio ambulatoriale e deve eventualmente iscriversi all'Albo professionale della nuova provincia.
Ai fini delle procedure di cui ai punti da 1) a 7), e per ogni singolo punto, l'anzianità di servizio ambulatoriale o di attività riconosciuta equivalente in virtù di precedenti accordi costituisce titolo di precedenza a parità di condizione.
Lo specialista in posizione di priorità verrà invitato dal Comitato a compilare domanda di conferimento da inoltrare entro il giorno 30 del mese alla U.S.L. competente, per la formalizzazione dell'incarico.
Esperita inutilmente la procedura innanzi prevista il Comitato di cui all' si avvarrà della graduatoria di cui all'.
In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate, la U.S.L. può conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria.
L'incarico provvisorio non può avere durata superiore a tre mesi e cessa comunque di diritto con la nomina del titolare.
Allo specialista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di incarico dal successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-11