Art. 1 · Campo di applicazione
Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 1

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Campo di applicazione

In vigore dal 12 gen 1985
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 PREAMBOLO Le parti legittimate alla stipula dell'Accordo Nazionale Unico per la medicina specialistica ambulatoriale, visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si danno reciprocamente atto che nel nuovo assetto del S.S.N. è affidato un ruolo fondamentale ai poliambulatori pubblici che operano nel territorio al servizio della collettività. Tale ruolo si estrinseca: - garantendo all'utente continuativamente ed in via prioritaria la risposta efficace, efficiente e tempestiva ad ogni esigenza di carattere specialistico che non necessiti di ricovero ospedaliero; - realizzando l'integrazione dell'assistenza medica di base ed i compiti alternativi dell'assistenza medica ospedaliera; - assicurando, attraverso il coordinamento e l'integrazione con le altre strutture sanitarie esistenti sul territorio, tutti gli interventi unitari e globali di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Ai medici specialisti a rapporto convenzionale che operano nei predetti presidi è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale sotto l'aspetto gerarchico; essi partecipano ai processi collaborativi promossi dalle U.S.L., fermi restando i livelli di responsabilità e le esigenze funzionali del Servizio. Ciò premesso, le parti convengono che il rapporto già intercorrente tra i medici specialisti ambulatoriali e le Unità Sanitarie Locali - ai sensi del precedente Accordo scaduto il 31 dicembre 1983 - a far data dal 1 gennaio 1984 sia regolamentato dal seguente Accordo Nazionale Unico. . (Campo di applicazione) Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo e continuativo che si instaura nell'ambito del servizio sanitario nazionale tra le Unità Sanitarie Locali e i medici specialisti per l'erogazione di prestazioni medico-specialistiche in forma diretta, sia a scopo diagnostico che a scopo curativo preventivo e di riabilitazione. Il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo specialista svolge la propria attività in più posti di lavoro o in più Unità Sanitarie Locali. Le UU.SS.LL., nell'ambito dei propri poteri, devono avvalersi per l'erogazione delle prestazioni di cui al primo comma, di medici a rapporto di lavoro autonomo di cui al presente Accordo, con il mantenimento del numero di ore globali di attività complessivamente attivate nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo e riservando a tale rapporto convenzionale di lavoro, fino al 30 giugno 1985 anche attraverso la mobilità, il 50% delle ore ritenute complessivamente necessarie per le future esigenze, tenuto conto delle previsioni del Piano Sanitario regionale. I conseguenti provvedimenti che le UU.SS.LL. adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui al presente comma, sono assunti previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'. A tal Fine le UU.SS.LL. comunicano semestralmente al Comitato stesso gli elementi occorrenti per determinare l'ammontare complessivo delle ore risultanti dalle necessità dei nuovi servizi. In sede di prima applicazione dell'Accordo, tali elementi verranno forniti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso, unitamente a quelli relativi all'ammontare delle ore attivate a tale data, branca per branca. Nel computo di cui al precedente terzo comma, non rientrano le attività specialistiche ambulatoriali svolte dal personale dipendente a seguito di provvedimenti di ristrutturazione, riduzione e soppressione di presidi o servizi, previsti dai programmi delle UU.SS.LL.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-1