Art. 7 · Massimali di scelte e sue limitazioni
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 7

7 / 39

Massimali di scelte e sue limitazioni

In vigore dal 12 gen 1985
I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unità. I pediatri che, non soggetti a limitazioni del massimale, avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale di 1.100 scelte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, conservano, in deroga al massimale, tale quota individuale. Eventuali deroghe al suddetto massimale potranno essere autorizzate, in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato, dalla Regione ai sensi del punto 5, 3° comma, dell'art. 48 della legge n. 833/78. Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga altre attività compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, assumendo convenzionalmente che il massimale corrisponda a un impegno settimanale di 40 ore di attività. Nei confronti dei pediatri, anche universitari, a rapporto di impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 761/79, oltrechè a rapporto di lavoro privato a orario parziale purchè compatibile, il massimale individuale è di 350 scelte. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. Tenuto conto delle difficoltà tecniche di assicurare il rispetto dei massimali di scelte e della quota individuale stabiliti dall'Accordo le parti convengono di consentire chi i limiti di scelte attribuibili ai pediatri convenzionati, ai sensi del presente articolo, subiscano una variazione massima nella misura del 5%. Nell'applicazione dei massimali, Fatte salve alcune particolari situazioni locali da concordare tra le parti, sono consentite le seguenti deroghe: - nuovi nati e familiari di assistibili già in carico al pediatra massimalista; - presenza nel comune di soli pediatri massimalisti con cancellazione contestuale di uguale numero di assistibili in carico se nel comune con soli pediatri massimalisti sono presenti medici di medicina generale con possibilità di acquisire scelte. Casi specifici, manifestatisi attraverso richieste dei cittadini, saranno esaminati dalla U.S.L. competente per territorio sentito il comitato di cui all'. Il pediatra può volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore alle 350 scelte. L'Unita sanitaria locale, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica, ha la facoltà di autorizzare il pediatra che abbia raggiunto il proprio massimale o quota individuale ad acquisire nuove scelte con la recusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 11 anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-7