Art. 36 · Rapporti col Servizio Sanitario Nazionale per l'attività di prevenzione di massa, di tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 36

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Rapporti col Servizio Sanitario Nazionale per l'attività di prevenzione di massa, di tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva

In vigore dal 12 gen 1985
Premesso che la tutela sanitaria dell'infanzia e dell'età evolutiva richiede un'attività di tipo specialistico e fatti salvi i compiti dei pediatri a rapporto d'impiego e dei medici specialisti pediatri ambulatoriali, ai pediatri iscritti negli elenchi di cui al presente accordo possono essere affidati, con rapporto di lavoro autonomo e a tempo determinato, compiti di prevenzione di massa relativamente alle seguenti attività: a) tutela sanitaria dell'infanzia e dell'età evolutiva; b) medicina sportiva preagonistica; c) educazione sanitaria. Lo svolgimento di tali compiti è compatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all' e deve essere affidata prioritariamente ai pediatri di detti elenchi che non raggiungano la metà del massimale individuale, secondo una graduatoria cui si accede su domanda e che sarà redatta secondo i criteri previsti dagli del presente accordo. L'accettazione e l'impegno non comportano limitazione delle scelte in quanto trattasi di incarico a tempo determinato che l'U.S.L. può comunque coprire con personale a rapporto di impiego purchè specialista in pediatria o equiparato. Ai medici pediatri l'U.S.L. corrisponderà il compenso orario previsto dall'Accordo nazionale per gli specialisti ambulatoriali nonché il contributo ENPAM stabilito dal suddetto accordo. Al termine del rapporto, ai pediatri sarà corrisposta una somma pari ad un dodicesimo dei compensi percepiti. In caso di pubblico concorso, a parità di punteggio dei titoli, il servizio prestato ai sensi del presente articolo costituisce titolo preferenziale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-36