Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici
Art. 35
35 / 39Attività oraria conferibile al pediatra di libera scelta
In vigore dal 12 gen 1985
L'U.S.L. nell'ambito del proprio territorio, per attività
pediatrica diagnostica, curativa o preventiva, può attribuire ai pediatri non massimalisti incarichi orari da espletarsi in zone carenti e comunque in ambiti territoriali diversi da quelli in cui possono acquisire scelte, nel limite di ore corrispondenti al raggiungimento del massimale secondo il rapporto di 20 scelte per ogni ora.
Tali incarichi potranno avere durata annuale o semestrale.
Il compenso da corrispondersi è pari al compenso orario iniziale previsto dall'accordo nazionale relativo alla specialistica ambulatoriale. Nel mese di dicembre sarà corrisposto al pediatra un dodicesimo dei compensi percepiti a tale titolo.
Sui compensi di cui al comma precedente sarà versato il contributo
ENPAM nella misura prevista dal citato accordo.
Inoltre dovrà essere corrisposto il rimborso delle spese di
trasporto nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge per i dipendenti delle U.S.L.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-35